lunedì 11 marzo 2013

Normativa pesca spada


Per opportuna conoscenza e informazione e per  doverosa collaborazione, si informa che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la circolare n. 0000423 in data 28/02/2013 (reperibile sul sito www.politicheagricole.it) ha fornito ulteriori disposizioni e chiarimenti per l’esercizio della pesca sportiva/ricreativa del pesce spada, che di seguito si elencano:
-a) i nulla osta, già rilasciati nel corso del precedente anno  2012, per l’esercizio dell’attività ricreativa/sportiva del pesce spada potranno essere prorogati di ulteriori tre anni dalla medesima Autorità Marittima che li ha rilasciati con apposito visto;
.b)  i proprietari, armatori o utilizzatori  di imbarcazioni da diporto , non in possesso dei nulla osta, che intendono esercitare la pesca del pesce spada mediante l’utilizzo di un’imbarcazione da diporto, devono presentare apposita dichiarazione in duplice copia e in carta semplice, contenente l’intenzione di svolgere detta attività con  unità da diporto, sulla predetta dichiarazione l’Autorità marittima porrà il previsto nulla osta. ( si allega il format da utilizzare per la dichiarazione),
-c) la dichiarazione, munita del visto dovrà essere conservata tra i documenti di bordo ed esibita a richiesta dalle Autorità preposte al controllo;
-d) il nulla osta, rilasciato per la pesca ricreativa del pesce spada è valido anche per l’esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva,
-e) la dichiarazione, munita del nulla-osta, ha validità triennale, a decorrere dalla data del rilascio;
-f) il nulla-osta, rilasciato all’unità da diporto, consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

PRESCRIZIONI:
a)     E’ vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno.
b)    Non sono consentire più battute di pesca del pesce spada nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare,
c)     E’ vietata la pesca sportiva/ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo, nel periodo dal 1 al 31 marzo  , dal 1 ottobre 30 novembre,
di ciascun anno;
d)   La taglia minima, per gli esemplari non muniti di rostro (spada) è fissata in 10 Kg. o 90 cm ( misurati dall’apice della mascella inferiore sino all’estremità del raggio più corto della coda) per gli esemplari muniti di spada  lunghezza cm 140 ( misurati dall’apice dell’estremità anteriore della testa sino all’estremità  posteriore della pinna caudale)
d)    Non si applica alla pesca ricreativa la deroga sulla taglia minima;
e)     E’ vietato l’uso dei palangari per la pesca ricreativa del pesce spada (regolamento CE 1967/2006),
f)     L’esercizio della pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli art. 137 e seguenti del D.p.r. 1639/68;
g)    E’ fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail ecc) la cattura del pesce spada all’Autorità marittima del Porto di sbarco, ovvero a quella più vicina.
h)     Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura( allegato)
i)      E’ vietata la commercializzazione del prodotto pescato.