lunedì 13 febbraio 2012

SEATEC 2012 - Premiato come nuovo strumento elettronico più innovativo

Raymarine Italia é lieta di annunciare che il nuovo display multifunzione Raymarine e125 (12”) é stato premiato quale miglior nuovo prodotto durante l’ultima edizione del QUALITEC TECHNOLOGY AWARD 2012, indetto da Carrara Fiere e che viene assegnato ogni  anno durante il SEATEC * (8-10 febbraio 2012).
L’ e125 è il più grande dei display della nuova e Series Raymarine che comprende anche i modelli da 7” e 9“ con le medesime caratteristiche e prestazioni.
Le motivazioni della Giuria, composta dall’ Ing. Paolo Scifoni (Presidente), dall’ Ing. Francesco Maestrale e dal Dott. Alfonso Postorino sono state le seguenti:
“Raymarine presenta in anteprima al SEATEC 2012 il suo nuovo display multifunzione da 12”, il più grande display della nuova serie destinata al settore nautico con caratteristiche di assoluto rilievo, tra cui l’adozione della tecnologia touch-screen “Hibrid Touch”, che ne rende l’utilizzo immediatamente familiare a chi già usa i più moderni smart-phone e tablet-pc. Ciò ha reso necessario l’impiego di una architettura multiprocessore, con scheda grafica di elevata potenza, che ha garantito la rapidità di risposta e la fluidità di presentazione delle informazioni grafiche disponibili.
L’utilizzo pratico è molto piacevole ed intuitivo, veloce e preciso nella presentazione.
La connettività bluetooth e wi-fi consentono inoltre di replicare su iPhone o iPad, ad esempio, la presentazione del display.
Un prodotto ben ingegnerizzato, come è tradizione di Raymarine, di gradevole estetica, che trasferisce al settore dell’elettronica di bordo le modalità di utilizzo più aggiornate, ormai familiari a chi si serve dei prodotti più recenti del mercato consumer electronics”

Raymarine ha recentemente completato la nuova gamma e-Series  con i nuovi  e95, e97, e125 ed e127 (9” e 12”) che  sono stati presentati per la prima volta in Italia proprio al SEATEC edizione 2012 riscuotendo grande successo tra gli operatori del settore e la stampa.

sabato 11 febbraio 2012

1° maggio 2012 - tassa di stazionamento barca: chi paga?

Di seguito riportiamo un estratto
dall'articolo 16 del Decreto Legge


2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.


3. La tassa di cui al comma 2 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

 
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

giovedì 9 febbraio 2012

Il campione di pesca dalla spiaggia Raul Mario racconta la sua vita su Surf casting di febbraio

E' in edicola il numero di febbraio della rivista che la nostra casa editrice dedica a chi pesca dalla spiaggia. In anteprima, oltre alla copertina, vi presentiamo Pagina 89. Perché pagina 89? Perchè...
in un articolo dedicato tutto a lui, il noto surfcastman spagnolo Raul Mario ci racconta come ha iniziato a pescare, quali sono le spiagge che frequenta. Commenta in modo un po' malinconico le stragi di pesci che la grande pesca professionale compie da lui, in Spagna, quando la Baia di Cadice viene completamente chiusa dalle reti. La vita di Raul Mario è su SURF CASTING DI FEBBRAIO